Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 22/01/2004 n. 42

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 179 Casi di non punibilità

1. Le disposizioni dell’articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

Art. 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Capo II Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 20 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. Parte quinta Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 182 Disposizioni transitorie

1. L’articolo 7, comma 1, del Decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall’articolo 3 del Decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente Legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e

c), del Decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall’articolo 3 del Decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e

c), del Decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall’articolo 3 del Decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo Decreto, ancorché non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all’anno accademico 2002-2003.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Art. 183 Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all’articolo 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Dall’attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell’articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente Decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 luglio 2004.

Art. 184 Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

-Legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della Legge 12 luglio 1999, n. 237;

-Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo Decreto legislativo;

-Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;

-Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472;

-Legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 9, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”.

-Legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della Legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4 della Legge 21 dicembre 1999, n. 513;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;

-Legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;

-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;

-Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;

-Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;

-Legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7;

- Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 226, limitatamente all’articolo 27, commi 1-12. Allegato A (Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine

b) siti archeologici

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 13.

a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B. B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate 3. 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5. 139.794,00

3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. (1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

 

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